Il presente Regolamento generale è previsto dallo Statuto (art. 12) e sostituisce il precedente Regolamento 2006. Ha lo scopo di definire problematiche particolari mirate comunque al buon funzionamento della Camera e al modo con cui meglio realizzare gli scopi statutari della stessa.
Approvato contemporaneamente al nuovo Statuto è aggiornato e conforme allo stesso. Trattandosi di un regolamento non dovrà necessariamente venir registrato.
REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 In generale
Il presente regolamento è previsto dallo statuto della Camera (art. 12) ed è stato approvato dall’Assemblea Generale tenutasi a Bologna il 9 maggio 2015. È in vigore da questa data e sostituisce quello precedente.
Art. 2 Logo
Il logo ufficiale della Camera è costituito dalla Bandiera europea con al suo interno la Bilancia dell’esperto giudiziario™. Sul piatto di sinistra una “S”, iniziale di Scienza e su quello destra una “C”, iniziale di Coscienza.
La Bilancia dell’esperto giudiziario™ è una bilancia schematizzata, con piedistallo e con i due piatti in perfetto equilibrio.
Il logo ufficiale distingue unicamente i documenti ufficiali della Camera.
La carta ufficiale della camera contiene il logo ufficiale, l’indicazione della sede sociale o l’indirizzo del Presidente o quello del Segretariato. Non sono contemplati altri mittenti.
I Comitati e le Commissioni usano carta indicante l’indirizzo del segretariato accompagnata dalla dicitura “Comitato/Commissione …” e “c/o segretariato”.
Il Comitato Esecutivo è competente modificare per la grafica (caratteri e disposizione).
L’uso del logo ufficiale della Camera a titolo privato (corrispondenza, perizie, siti web, ecc.) è vietato e perseguito.
Il Comitato Esecutivo è competente per:
· autorizzare eccezionalmente l’uso del logo ufficiale CEEGIS in documenti non CEEGIS, esaminando caso per caso (pubblicazioni scientifiche, locandine, ecc.);
· decidere, ad esempio per motivi estetici o grafici, l’uso di una grafica che rispecchi comunque i contenuti sopra descritti. Questo è comunque solo per l’uso ufficiale quando non ci sia possibilità di equivoci (esempio: il sito web della Camera).
Art. 3 Pubblicità e promozione
Al di fuori delle manifestazioni organizzate dalla Camera, è possibile prevedere azioni di promozione. Il Comitato esecutivo ne valuta ogni volta l’opportunità e le autorizza.
Iniziative dei singoli membri, se non esplicitamente autorizzate dal Comitato esecutivo, sono vietate. Di regola queste dovrebbero essere abbinate a un coinvolgimento ufficiale almeno parziale o indiretto di CEEGIS.
Art. 4 Titolo di Esperto giudiziario CEEGIS
Il titolo di Esperto giudiziario CEEGIS è regolamentato dallo statuto (art. 4). Questo distingue i documenti personali dei Membri abilitati al suo uso (corrispondenza, perizie, siti web, ecc.) su cui dovrebbe sempre figurare, in una delle sue due uniche formule possibili:
Esperto giudiziario CEEGIS
oppure
Esperto giudiziario CEEGIS
Camera Europea degli Esperti Giudiziari Tecnici Scientifici di Infortunistica Stradale
Art. 5 Limiti d’età
La Camera, salvo comunicazione contraria da parte dell’interessato, di regola considera che con il raggiungimento del 70.esimo anno di età l’Esperto giudiziario CEEGIS cessi la propria attività. Chi cessasse per qualsiasi motivo la propria attività prima di tale termine, è tenuto a comunicarlo. Si richiama nel merito lo statuto (art. 4, lettere c, d).
Chi superato il 70.esimo compleanno continuasse nella propria attività, anche solo in modo ridotto e/o saltuario, informa la Camera: questa di conseguenza lo mantiene iscritto nell’Elenco CEEGIS.
Art. 6 Gentlemen’s agreement
Se un membro della Camera venisse a conoscenza o si rendesse conto che un collega Esperto giudiziario CEEGIS per età, malattia o quant’altro desse segni di cedimento e le sue capacità operative peritali ne potessero risentire, nel modo più discreto e confidenziale possibile informa il Presidente della Camera o il Presidente del Comitato d’onore.
Quest’ultimi di concerto e con il massimo di discrezione possibile, verificato il caso decidono in totale autonomia il da farsi. Informeranno il Comitato esecutivo solo se strettamente necessario e comunque, a caso concluso, il plenum nel modo più discreto possibile.
Ogni Esperto giudiziario CEEGIS che si rendesse conto di trovarsi in un disagio di tal genere, rivolgendosi a uno dei Presidenti di cui sopra godrà delle stesse attenzioni ed aiuti.
Art. 7 Comitato d’Onore
Quando il Comitato di promozione professionale svolge attività di Comitato d’onore (Statuto, art. 17) si definisce “Comitato d’onore” anche in tutta la documentazione che produce.
Il Comitato d’Onore della Camera svolge la sua funzione di vigilanza etica:
· informando ed aggiornando tramite il proprio Presidente il Comitato esecutivo sul proprio operato;
· fungendo da consulente del Comitato esecutivo sulle questioni di carattere etico e/o deontologico. In questo specifico settore può ricevere dal Comitato esecutivo o dal suo Presidente incarichi particolari, anche di rappresentanza;
· verificando che le procedure di ammissione dei membri attivi meno recenti siano ancora conformi allo Statuto CEEGIS 2015 e, laddove riscontrasse eventuali incompletezze o inadempienze, richiedendo il completamento degli incarti personali o formulando proposte di merito;
· svolgendo il proprio compito con la massima probità e in modo imparziale nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.
Il Comitato d’Onore decide con la massima autonomia, volta per volta, la procedura di indagine più appropriata allo specifico caso in esame, di raccolta delle prove e d’audizione degli interessati e di eventuali testi. Opera nel massimo segreto.
Alla fine di ogni procedura d’esame, il Comitato d’Onore redige una relazione confidenziale all’ indirizzo del Comitato esecutivo con le proprie osservazioni di merito e le eventuali proposte.
L’incarto d’inchiesta non è a disposizione del Comitato esecutivo: questo può chiedere di visionare solo singoli documenti se questi sono necessari alle sue decisioni.
Conclusa la procedura d’esame e presa la decisione dal Comitato esecutivo, l’incarto è archiviato presso il Segretariato, sigillato.
Potrà essere consultato, unicamente se legittimato l’interesse e previa autorizzazione del Comitato esecutivo, alla presenza di almeno un membro del Comitato d’Onore che ne protocolla le operazioni.
Art. 8 Concorrenza sleale
La Commissione degli Onorari segue la problematica dei compensi peritali con particolare attenzione all’evoluzione legislativa in questa materia. Tenendo conto dei costi delle infrastrutture degli studi professionali, degli onorari di categoria, della formazione e dell’aggiornamento emana indicazioni per il calcolo di quello che può oggettivamente essere ritenuto il “giusto onorario o compenso peritale”.
Gli Esperti giudiziari CEEGIS si fanno parte diligente per applicare nel loro quotidiano e nel limite del ragionevole le indicazioni così elaborate, evitando in particolare ogni concorrenza sleale verso i colleghi Esperti giudiziari CEEGIS.
Art. 9 Modulistica della Camera
La Camera elabora e si dota di una sua modulistica (procedura d’ammissione, perizie, mandati, ecc.).
I membri della CEEGIS si fanno parte diligente a utilizzare, laddove possibile, solo questa modulistica.
Quella personale (perizie, mandati, ecc.) sarà studiata in modo da poter essere personalizzata e pertanto non porterà il logo ufficiale della Camera ma quello personale del Membro che ne fa uso.
La certificazione virtuale (codice QR) di Esperto Giudiziario CEEGIS va apposta a fine della relazione peritale, in prossimità della firma e in dimensione originale (Size: 514 x 593). Lo stesso codice QR, privo del riquadro di certificazione, può essere apposto sul biglietto da visita dell’interessato.
Testo composto di 9 articoli, è entrato in vigore a Bologna il 9 maggio 2015.